UFF.LEVA ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2003

13 Gen 2020

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA

DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2003

 

ILCOMMISSARIO

Anorma dell’art. 1932 del D.Lgs. 15-3-2010. n. 66

►Rende noto

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:

  1. nel mese di gennaio, il Commissario curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art 1933 del Lgs n 662010;
  2. il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
  3. nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente.  Ogni  ulteriore  notizia  in  merito  potrà  essere  ottenuta  presso  l’ufficio Leva Comunale.

 

 

 

ART. 1933 – D.Lgs. n. 66/2010

Domicilio legale – Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

  1. i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essidimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
  • i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo chè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
  1. i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove
  • i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
  1. i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), nongiustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di lesa e considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica, ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Descrizione File
LEVA 2020