PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

15 Mag 2020

IL COMMISSARIO

O R D I N A

Art. 1

 Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2020 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali  ricadenti sul territorio Comunale, di:

  • accendere fuochi;
  • usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
  • di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e  non oltre il 15 Giugno 2020, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di Questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco, fatta eccezione per i residui vegetali in genere (foglie, felci,  potatura, ecc.) in quanto classificati, ai sensi del D. Lgs 3/12/2010 n. 205 e s.m.i., come rifiuti speciali e come tali quindi trattati, per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Descrizione File
PREVENZIONE INCENDI 2020 ORD COMMISSARIO